Separazione delle carriere, così giudici e pm saranno più prossimi alla politica. Altro che terzietà e imparzialità!
di Giovanni Antoci*
Il cavallo di battaglia dei sostenitori della legge costituzionale di riforma della magistratura ordinaria è costituito dall’argomento secondo cui sarebbe necessario rendere il giudice, così dicono, “davvero terzo”.
Come se la terzietà del giudice non fosse già un dato di fatto, certo e incontestabile, attestato, ad esempio, dalla rilevantissima percentuale di assoluzioni o da ciò che più semplicemente avviene giornalmente nelle aule di giustizia, costoro sottolineano la presenza, nell’art. 111 della Costituzione, dell’aggettivo “terzo” accanto all’aggettivo “imparziale”. Da qui la presunta necessità di porre il giudice in una “organizzazione diversa da quella del pm” (cit.) e, pertanto, creare due Csm, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, con i quali si realizzerebbe, a loro dire, la vera terzietà del giudice.
Ancorché palesemente non convincente e contraddittorio – i sostenitori della riforma potrebbero porsi qualche domanda, per esempio, sul senso dell’Alta Corte dove, come per magia, si riunifica ciò che prima si è voluto separare, con buona pace di tutto il ragionamento – si tratta dell’unico discorso dei tifosi della riforma che pare presentare un minimo di dignità argomentativa, a meno che non ci si voglia confrontare con affermazioni che non raggiungono nemmeno lontanamente tale soglia, come quella di punire i giudici o quella di “spezzare le reni alle correnti”, esattamente come Mussolini alla Grecia, e altre cose del genere.
Tuttavia, anche tale unico argomento è vacuo, fallace e totalmente fuori dalla realtà. Fin dagli albori degli ordinamenti giuridici occidentali si è avvertita l’esigenza di assicurare la terzietà e l’imparzialità del giudice. Ciò è avvenuto in varie forme a seconda dei tempi e dei diversi contesti e risponde a una esigenza ovvia: non si può essere giudice di se stessi o in un conflitto in cui si ha un interesse. Ecco la terzietà.
Essa risiede nell’assenza di interessi del decisore nell’affare da giudicare e nella sua indifferenza per il risultato della decisione stessa. L’imparzialità, d’altra parte, è assicurata dalla razionalità della decisione da adottarsi secondo la legge e la sua rigorosa, logica applicazione.
Non deve stupire però che nel nostro ordinamento detti caratteri di terzietà e imparzialità siano individuabili non soltanto nel giudice ma anche nel pubblico ministero. In altri termini, il nostro ordinamento e il nostro diritto vivente, oltre ad un giudice, per quanto ovvio, già terzo e imparziale, hanno sicuramente assicurato, almeno sino ad oggi, anche la terzietà e l’imparzialità del pubblico ministero, quale attore processuale equidistante, privo di interessi, poiché in una posizione di indifferenza per il risultato prima dell’indagine e poi del processo.
E in effetti, il pubblico ministero nel nostro ordinamento non può ritenersi parte in senso stretto, poiché gli interessi particolari rimangono in capo alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile, al civilmente obbligato per la pena pecuniaria e agli enti e alle associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato.
Nemmeno nei procedimenti che hanno ad oggetto reati in cui è persona offesa soltanto lo Stato, ossia la collettività, il pubblico ministero è portatore di un interesse che può definirsi particolare: ciò semplicemente perché nel nostro sistema il pubblico ministero non ha poteri di rappresentanza della collettività. Non è eletto e tale potere di rappresentanza non ha né può pretendere di avere. Ancora, al pari del giudice, il pubblico ministero deve astenersi in tutti i casi nei quali è obbligatorio per il giudice stesso (ex artt. 35, 36 e 52 C.p.p.), a meno che non si voglia esporre a responsabilità disciplinare, come chiaramente si ricava dalla giurisprudenza in materia del Csm (che mai è stato tenero nell’esercizio della potestà disciplinare come si vorrebbe far credere).
Il pubblico ministero è pertanto organo giurisdizionale, sottoposto alla legge e all’obbligatorietà dell’azione penale. Formula questa che preclude decisioni discrezionali e arbitrarie, nelle indagini così come nel processo, e richiede che il pm impronti la sua attività sulla base della stretta osservanza e applicazione della legge e non sulla logica amico/nemico, che invece è propria della politica.
Dunque, il pubblico ministero, soggetto terzo perché disinteressato all’esito delle indagini e del processo e pertanto indifferente rispetto agli interessi particolari in gioco, nonché sottoposto alla legge e quindi imparziale, costituisce ulteriore presidio di garanzia, assicurando che le indagini prima e l’eventuale esercizio dell’azione penale poi, sino alla decisione, siano sottoposti alla forza della ragione – e dunque al diritto – e non alla ragione della forza – cioè alla politica.
Tutto ciò, ossia l’esistenza non già di uno (il giudice) bensì di due attori processuali (il giudice e il pm) terzi e imparziali, con la riforma costituzionale della giurisdizione ordinaria e la conseguente demolizione del principio dell’unitarietà della giurisdizione, che ha contribuito a far sì che tale sistema stesse in piedi (ciò che viene comunemente definito come comune cultura della giurisdizione dei giudici e del pubblici ministeri), rischia di essere travolto, poiché giudici e pm si troveranno ad essere fagocitati dalla logica della politica, dell’amico/nemico o – se si vuole – alla logica della ragione della forza.
Giudici e pubblici ministeri non saranno più né terzi né imparziali ma più prossimi alla politica. Questa, così, avrà raggiunto lo scopo di sottrarre alla dimensione della terzietà e dell’imparzialità entrambe le figure: quella del giudice e quella del pm. Lo ha già candidamente affermato il più illustre fautore della riforma e cioè l’attuale ministro della giustizia Nordio, allorché con disarmante candore ha affermato: “Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo”. Tradotto vuol dire che il più autorevole sostenitore della legge di riforma della magistratura ordinaria afferma la necessità di assicurare alla maggioranza politica di turno una magistratura che stia zitta e buona e si ponga quale potere collaterale a quello governativo.
Altro che terzietà e imparzialità, verrebbe da dire.
D’altra parte, è di solare chiarezza che tali effetti costituiscano la naturale conseguenza della nuova architettura costituzionale della magistratura che si vorrebbe introdurre, in ragione del maggiore peso specifico che la componente politica avrà all’interno dei due Csm e soprattutto nell’Alta Corte disciplinare.
In sostanza è fin troppo facile spiegare e comprendere come proprio ciò che in apparenza i sostenitori di questa riforma dicono di volere rafforzare, ossia la terzietà dei giudici, in realtà esca invece del tutto indebolita e mortificata proprio a causa della riforma stessa. Essa avrà l’effetto contrario e opposto di asservire tutti magistrati, giudici e pubblici ministeri, al potere politico e renderli sempre meno terzi e meno imparziali.
Chi in buona fede non avesse ancora compreso ciò che nella riforma non troverà scritto, ma che costituisce la sua naturale e ovvia conseguenza, potrebbe ancora soffermarsi a riflettere sugli effetti disastrosi di questa pericolosissima riforma.
Chi diversamente sia convinto della necessità di rendere la magistratura asservita al potere politico, avesse almeno un sussulto di sincerità e lo ammetta, proprio come ha già fatto il ministro Nordio, quando – come sopra ricordato – ha offerto l’interpretazione autentica della sua riforma.
* Magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo
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