Si dimette dopo la maternità e l’Inps le nega la Naspi: il tribunale dà ragione alla lavoratrice
Una sentenza del tribunale di Pavia potrebbe segnare una svolta nei diritti di lavoratori e lavoratrici domestiche. A una collaboratrice domestica madre è stato infatti riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione dopo le dimissioni presentate nel primo anno di vita della figlia. Un diritto che, stando al decreto legislativo 151 del 2001, non sarebbe esteso a questa categoria di lavoratori.
La vicenda
Nella vicenda giudiziaria la donna è stata sostenuta dal patronato Inca Cgil di Pavia, attivo a tutela dei diritti previdenziali, assistenziali e sanitari di lavoratori e pensionati. Lo stesso patronato ha ripercorso tutto l’accaduto in un comunicato.
La lavoratrice si era dimessa entro il primo anno di vita della figlia per esigenze di cura della neonata e degli altri due figli. Dopo questa decisione si era vista negare dall’Inps la Naspi. L’Istituto sosteneva che, per le colf e le lavoratrici domestiche, non si applicassero le tutele previste per le altre lavoratrici madri in caso di dimissioni nel primo anno di vita del bambino.
Nello specifico, spiega Inca Cgil, l’Inps faceva riferimento al fatto che l’articolo 62 del decreto legislativo 151 del 2001 (riferito al lavoro domestico) non estenderebbe a questa categoria le garanzie individuate negli articoli 54 e 55 dello stesso decreto, che tutelano il posto di lavoro dei genitori in situazioni come questa.
La sentenza
Con la sentenza sulla questione il tribunale di Pavia ha stabilito «che escludere le lavoratrici domestiche da questa tutela determina una disparità di trattamento ingiustificata - si legge nella nota di Inca Cgil -. Secondo il giudice, anche per loro deve valere il principio che riconosce il diritto alle indennità previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo protetto legato alla maternità, e ciò in funzione non solo di un espresso richiamo ad altre disposizioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 151/2001, ma anche attraverso una lettura costituzionalmente orientata della normativa».
L’Inps è stato condannato a corrispondere alla lavoratrice la Naspi a partire dalla data della domanda e fino all’inizio del nuovo impiego, oltre agli accessori previsti. «Una sentenza che dimostra che la maternità deve essere tutelata senza distinzioni e che conferma il ruolo fondamentale dei patronati nella difesa concreta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del territorio», chiosa Inca Cgil Pavia.